Presunti abusi in Preseminario: la sentenza

Gli imputati assolti o non punibili per i reati contestati

Preseminario
La lettura della sentenza (C) Vatican Media

Il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha emesso la sentenza del processo a carico di Gabriele Martinelli ed Enrico Radice, iniziato il 14 ottobre 2020, per la vicenda dei presunti abusi nel Preseminario San Pio X. Il collegio giudicante era composto da Giuseppe Pignatone, Presidente, e dai giudici Venerando Marano e Carlo Bonzano.

Secondo l’accusa, basata principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa, il Martinelli, all’epoca alunno del Preseminario San Pio X in Vaticano, dal 2006 al 2012 avrebbe commesso ripetuti atti di violenza carnale e di libidine ai danni di un altro alunno, L.G. (peraltro, di soli sette mesi più piccolo dell’imputato).

L’istruttoria e le testimonianze

L’approfondita istruttoria dibattimentale – durante la quale, oltre agli imputati, sono stati sentiti, nel contraddittorio tra le parti, numerosi testi ed è stata acquisita ampia documentazione, ivi compresi (per la prima volta in un giudizio penale) gli atti delle investigazioni svolte in sede canonica – ha consentito di aggiungere nuovi ed importanti elementi a quelli già emersi durante la fase dell’istruzione sommaria, tali da agevolare una valutazione più completa soprattutto in ordine alla natura dei rapporti intercorsi fra il Martinelli e la persona offesa, al loro evolversi nel tempo ed alla attendibilità delle dichiarazioni in atti.

Il Tribunale ha stabilito che debbano ritenersi accertati i rapporti sessuali, di varia natura ed intensità, tra l’imputato e la persona offesa, effettivamente protrattisi per l’intero arco di tempo indicato; manca, tuttavia, la prova per affermare che la vittima sia stata costretta dall’imputato con la violenza o minaccia.

Insufficienza di prove

In particolare, l’impossibilità di ritenere la costrizione della vittima provata al di là di ogni ragionevole dubbio deriva da alcune significative contraddizioni ed illogicità presenti nelle dichiarazioni rese in diverse occasioni dalla vittima, da quanto emerge dai messaggi telefonici scambiati con il Martinelli, e dal fatto che molti dei testi presenti nelle stesse stanze in cui, di volta in volta, avrebbero avuto luogo i rapporti sessuali hanno ripetutamente affermato di non avere mai visto o sentito nulla.

Conseguentemente il Martinelli è stato dichiarato non punibile in relazione ai fatti contestati fino al 9 agosto 2008 perché all’epoca minore di 16 anni; è stato assolto dai reati contestati per il periodo successivo all’agosto 2008 per insufficienza di prove.


Al contempo, il Collegio ha ritenuto che i fatti relativi al periodo dal 9 agosto 2008 al 19 marzo 2009 (data in cui anche L.G. ha compiuto 16 anni) integrino comunque il reato di corruzione di minorenni che è stato però dichiarato estinto per prescrizione, maturata già nel 2014, cioè molti anni prima della presentazione della querela (18 aprile 2018) e quindi dell’inizio delle indagini.

Le accuse contro don Radice

Con la stessa sentenza è stata definita anche la posizione di don Enrico Radice, all’epoca dei fatti Rettore del Preseminario, imputato del reato di favoreggiamento in relazione a tre distinte condotte.

La prima è consistita nell’avere inviato il 3 ottobre 2013 al vescovo di Como mons. Coletti (incaricato delle indagini in sede canonica sulle accuse rivolte da L.G. al Martinelli, nonché contro lo stesso Radice per la sua inerzia) una lettera nella quale aveva affermato che le dette accuse erano prive di fondamento e contraddette dai fatti, chiedendo di archiviare la pratica, come poi era in concreto avvenuto.

Accertamenti superficiali

In proposito il Collegio ha rilevato che effettivamente le verifiche e gli accertamenti furono svolti dal Rettore del Preseminario e, ancor più, dal Vescovo Coletti in modo assolutamente superficiale, senza approfondire le questioni essenziali onde giungere ad una rapida archiviazione. Peraltro, mons. Coletti è oggi gravemente malato, sicché non è stato neppure possibile sentirlo in udienza. Per quanto riguarda don Radice, in relazione a questo segmento della condotta contestatagli è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, dato il tempo trascorso già al momento dell’inizio delle investigazioni del Promotore di Giustizia.

Altre due accuse di favoreggiamento

Radice era poi imputato di favoreggiamento anche in relazione alla creazione di una lettera con cui si comunicava l’imminente ordinazione sacerdotale del Martinelli e sulla quale egli avrebbe apposto la falsa firma del Vescovo di Como, mons. Coletti. In relazione a tale condotta l’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste, in quanto essa non è risultata idonea a costituire alcun aiuto a eludere le indagini e quindi ad integrare il reato contestato.

Infine, Radice era imputato per le dichiarazioni da lui rese il 6 settembre 2018 al Promotore di Giustizia su quanto a sua conoscenza, nel 2013, circa i fatti oggetto del processo, dichiarazioni ritenute dall’accusa non rispondenti al vero e funzionali ad ostacolare le investigazioni nei confronti del Martinelli. Per questo segmento della condotta l’imputato è stato dichiarato non punibile perché, deponendo il vero, avrebbe esposto sé stesso al rischio di incriminazione in relazione al comportamento allora tenuto: l’art. 215 c.p. impone anche nello Stato della Città del Vaticano il rispetto del privilegio contro l’autoincriminazione.