Diritto canonico: nuovi reati e pene più chiare

Illustrata la riforma del libro VI: previste sanzioni anche per i laici. Stretta sui crimini economici. Gli abusi sessuali diventano delitti contro la persona

Diritto canonico
Mons. Iannone e mons. Arrieta © Debora Castellano Lubov / Exaudi

Una maggiore definizione delle sanzioni penali da applicare con il diritto canonico. La conferma che l’applicazione delle norme penali, quando necessario, è un obbligo per i Pastori e i superiori nell’ambito dell’esercizio del “munus pastorale” che gli compete. L’inserimento degli abusi tra i reati contro la persona e non più contro gli “obblighi speciali” per i chierici. Le pene che colpiscono anche i laici che hanno incarichi ecclesiastici. E, infine, l’introduzione di nuovi reati e l’inasprimento della prescrizione per i reati di tipo economico.

Sono le principali novità della riforma del VI libro del Codice di diritto canonico che sono state illustrate dal presidente del Pontificio consiglio per i Testi legislativi, mons. Filippo Iannone, e dal segretario dello stesso dicastero, mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru. La riforma, prevista dalla Costituzione apostolica Pascite gregem Dei (Pascete il gregge di Dio), firmata da Papa Francesco nella solennità di Pentecoste, il 23 maggio scorso, entrerà in vigore il prossimo 8 dicembre “affinché tutti possano agevolmente informarsi e conoscere a fondo le disposizioni di cui si tratta”.

“Papa Francesco ribadisce l’importanza dell’osservanza delle leggi per una ordinata vita ecclesiale, e di conseguenza richiama alla necessità di intervenire nel caso della loro violazione” ha spiegato mons. Iannone.

I tre fini del sistema penale

“La negligenza di un Pastore nel ricorrere al sistema penale, laddove richiesto, rende manifesto che egli non adempie rettamente e fedelmente la sua funzione” ha spiegato Iannone. “È la carità che richiede, infatti, che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario, e cioè, il ristabilimento delle esigenze della giustizia, l’emendamento del delinquente e la riparazione degli scandali. In più occasioni il Papa ha ripetuto che la sanzione canonica ha anche una funzione di riparazione e di medicina salutare e cerca soprattutto il bene dell’accusato”.

Una malintesa misericordia

Mons. Iannone ha evidenziato come “negli ultimi anni il rapporto di compenetrazione tra giustizia e misericordia, ha subito, talvolta, un’erronea interpretazione, che ha alimentato un clima di eccessiva rilassatezza nell’applicazione della legge penale, in nome di una infondata contrapposizione tra pastorale e diritto, e diritto penale in particolare. La presenza all’interno delle comunità di alcune situazioni irregolari, ma soprattutto i recenti scandali, emersi dagli sconcertanti e gravissimi episodi di pedofilia, hanno, però, fatto maturare l’esigenza di rinvigorire il diritto penale canonico, integrandolo con puntuali riforme legislative”.

“Questa riforma – ha proseguito – che oggi viene presentata, quindi, necessaria e da lungo tempo attesa, ha lo scopo di rendere le norme penali universali sempre più adatte alla tutela del bene comune e dei singoli fedeli, più congruenti alle esigenze della giustizia e più efficaci e adeguate all’odierno contesto ecclesiale, evidentemente differente da quello degli anni ’70 del secolo scorso”. Lo scopo è offrire “agli Ordinari e ai Giudici uno strumento agile e utile, norme più semplici e chiare, per favorire il ricorso al diritto penale quando ciò si rende necessario affinché, rispettando le esigenze della giustizia, possano crescere la fede e la carità nel popolo di Dio. Il diritto segue la vita”.

Nuovi delitti

Il nuovo diritto penale “ha introdotto nuove fattispecie delittuose e ha configurato meglio altri delitti già previsti, sanzionandoli anche con pene diverse. Sono, inoltre, previsti nuovi delitti in materia economico-finanziaria affinché ‘l’assoluta trasparenza delle attività istituzionali della Chiesa, soprattutto in questo campo, sia sempre perseguita e rispettata e sia sempre esemplare la condotta di tutti i titolari di incarichi istituzionali e di tutti gli operatori impegnati nell’amministrazione dei beni’”.

Nuove pene

La riforma del codice di diritto canonico introduce nuove pene, quali l’ammenda, il risarcimento del danno, la privazione di tutta o parte della remunerazione ecclesiastica, secondo i regolamenti stabiliti dalle singole Conferenze episcopali, fermo restando l’obbligo, nel caso la pena sia inflitta ad un chierico, di provvedere che non gli manchi il necessario per un onesto sostentamento.

Sospensione applicabile a tutti i fedeli

Come ha spiegato l’arcivescovo, “si è posta attenzione ad elencare con più ordine e dettaglio le pene, in modo da permettere all’autorità ecclesiastica di individuare quelle più adeguate e proporzionate ai singoli delitti, e si è stabilito la possibilità di applicare la pena della sospensione a tutti i fedeli, e non più solo ai chierici. Si sono inoltre previsti strumenti d’intervento più idonei a correggere e prevenire i delitti”.

Presunzione d’innocenza e prescrizione

Importante l’affermazione esplicita nel testo del principio fondamentale della presunzione d’innocenza e la modifica della norma sulla prescrizione, al fine di favorire la conclusione dei processi in termini ragionevolmente brevi. Inoltre, sono stati inseriti nel libro VI anche i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, perché si è ritenuto “necessario, infatti, che i reati in quanto tali siano presenti già nella norma universale generale, e non solo in quella speciale”.

Abusi, delitti contro la persona

Iannone ha spiegato, ad esempio, che i canoni riguardanti il delitto di abuso sessuale su minorenni e i reati di pedopornografia passano dal capitolo sui “delitti contro obblighi speciali” dei chierici a quello dei “delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona”. “Una scelta redazionale, se si vuole – ha detto – ma espressiva della volontà del Legislatore di ri-affermare la gravità di questo crimine e l’attenzione da riservare alle vittime. C’è da aggiungere che tali delitti vengono ora estesi dal Codice anche ai membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica e ai fedeli laici che godono di una dignità o svolgono un ufficio o una funzione nella Chiesa”.

Le ragioni e l’iter della riforma

Mons. Arrieta, dopo aver illustrato le ragioni della riforma, a cominciare dal fatto che fin “dagli anni immediatamente successivi alla promulgazione del Codice del 1983 si poté constatare che la disciplina penale contenuta nel Libro VI non rispondeva alle attese che aveva suscitato”, si è soffermato sull’iter dei lavori, iniziati nel settembre 2009, quando “Benedetto XVI, che possedeva una concreta esperienza dei limiti della disciplina penale per la sua pluriennale guida della Congregazione per la Dottrina della Fede” diede “formale incarico al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi di avviare la revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico”.


Un lungo lavoro di consultazioni, comprese quelle delle singole Conferenze episcopali, che ha portato “a perfezionare il testo che venne approvato dalla Plenaria del Dicastero il 20 gennaio 2020” e poi all’approvazione da parte del S. Padre. “Come risultato dei lavori – ha spiegato Arrieta – degli 89 canoni che compongono questo Libro VI, ne sono stati modificati 63 (il 71%), spostati altri 9 (10%) mentre ne rimangono immutati solo 17 (19%). Ma questi sono numeri poco significativi. In realtà la riforma mette in atto un profondo cambiamento del sistema penale”.

Tre principali criteri direttivi

“Le modifiche introdotte nel nuovo Libro VI rispondono fondamentalmente a tre criteri direttivi. In primo luogo, il testo contiene adesso una adeguata determinatezza delle norme penali che prima non c’era, al fine di conferire un’indicazione precisa e sicura a chi le deve applicare”. Inoltre, “i reati sono ora specificati meglio, distinguendo fattispecie che prima invece erano piuttosto accorpate; le sanzioni sono adesso tassativamente elencate dal can. 1336; e il testo riporta ovunque parametri di riferimento per guidare le valutazioni di chi deve giudicare le circostanze concrete”.

Protezione della comunità, riparazione e risarcimento

“Il secondo criterio è la protezione della comunità e l’attenzione per la riparazione dello scandalo e per il risarcimento del danno. Il nuovo testo cerca di far rientrare lo strumento sanzionatorio penale nella forma ordinaria di governo pastorale delle comunità, evitando le formule elusive e dissuasorie che prima esistevano. È questa una esigenza della caritas pastoralis, che trova poi riscontro in diversi elementi nuovi del sistema penale e, in particolare, nella necessità di riparare lo scandalo e il danno causato, per condonare una pena o per rinviare la sua applicazione”.

La prevenzione

Infine, “il terzo obiettivo che si è cercato di raggiungere è quello di fornire al Pastore i mezzi necessari per poter prevenire i reati, e poter intervenire per tempo nella correzione di situazioni che potrebbero diventare più gravi, senza rinunciare però alle cautele necessarie per la protezione del presunto reo. Altro strumento dato all’Ordinario, in ordine alla prevenzione dei reati, è l’insieme di rimedi penali ora configurati nel Libro VI: l’ammonizione, la riprensione, il precetto penale e la vigilanza. La vigilanza non era prevista prima e il precetto penale ha ora una particolare regolamentazione”.

Le nuove fattispecie penali

Tra le nuove “fattispecie penali” ce ne sono alcune presenti nel codice di diritto canonico del 1917 ma non in quello del 1983, come la corruzione in atti di ufficio o l’amministrazione di sacramenti a soggetti cui è proibito amministrarli. Altre sono nuove, come la violazione del segreto pontificio, l’omissione dell’obbligo di dare notizia della commissione di un reato, l’abbandono illegittimo del ministero.

Reati patrimoniali

Arrieta ha spiegato che “sono stati tipizzati reati di tipo patrimoniale come l’alienazione di beni ecclesiastici senza le prescritte consultazioni; o i reati patrimoniali commessi per grave colpa o grave negligenza nell’amministrazione. Infine, come ultima novità, il reato di abuso di minori è ora inquadrato non all’interno dei reati contro gli obblighi speciali dei chierici, bensì come reato commesso contro la dignità della persona”. Per quanto riguarda la prescrizione, infine, nei reati di tipo economico passa da 5 a 7 anni.